giovedì 2 ottobre 2014

Uno sguardo al mondo del lavoro 2


Proibito dal codice

 

Così recita l’articolo 2103 del codice civile: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.

Ciò significa, tradotto dal linguaggio giuridico, che il dipendente può cambiare di ruolo solo quando riceve una promozione o mantiene lo stesso inquadramento precedente, ma non attraverso un demansionamento, soprattutto se il passaggio di grado comporta un taglio di stipendio.

Quindi la pratica chiamata demansionamento, consiste nell'assegnare a un lavoratore dei compiti e delle funzioni di grado inferiore o comunque non attinenti a quelle per le quali è stato inquadrato nell'organico. Esempi: un impiegato di un certo livello che viene “sbattuto” a far fotocopie dalla mattina alla sera dopo aver mandato avanti da solo un intero ufficio per molti anni, o un caporeparto che viene messo a fare le pulizie e via dicendo.

Si tratta di pratiche oggi impedite dalla legge.

Perciò, mentre i fari mediatici sono giustamente puntati sulla difesa ad oltranza dell’articolo 18, il Governo prova a scardinare uno degli ultimi baluardi sindacali, il “divieto di demansionare un dipendente”.

Un emendamento del governo all’articolo  4 della delega sul lavoro depositato dall’esecutivo in commissione Lavoro al Senato prevede infatti la possibilità, finora impensabile, che un’azienda proceda al demansionamento di un dipendente. L’emendamento prevede altresì che il governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati anche a “una revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento”.

Ecco il testo dell’emendamento:

 

Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 1428 - IL GOVERNO APPROVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva). – 1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:

            a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

            b) previsione, per le nuove  assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;

       c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;

        d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione   tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

        e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;

            f) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

        g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

        h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.».

 

Per la verità già oggi lo spostamento di un dipendente a compiti di grado inferiore è ammessa quando previsto da un accordo di ristrutturazione aziendale firmato dai sindacati, vedi Legge 223/91 sui Licenziamenti Collettivi, così come, la Corte di Cassazione ha stabilito con diverse sentenze che il demansionamento è legittimo qualora avvenga nell'interesse dello stesso lavoratore, cioè per evitare che venga licenziato.

Perché, dunque, c'è bisogno di una norma ad hoc nel Jobs Act? Probabilmente l'obiettivo del Governo è di permettere alle aziende di gestire il proprio organico con maggiore flessibilità, adattandolo agli alti e bassi della produzione senza rischiare di subire delle cause di lavoro, legate proprio a episodi di demansionamento.

La certezza è che le nuove regole introdotte con la riforma del lavoro, benché ancora vaghe, possono aprire la strada a una lunga sequela di abusi.

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