Proibito
dal codice
Così recita l’articolo 2103 del codice civile:
“Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione”.
Ciò
significa, tradotto dal linguaggio giuridico, che il dipendente può cambiare di
ruolo solo quando riceve una promozione o mantiene lo stesso inquadramento
precedente, ma non attraverso un demansionamento, soprattutto se il passaggio
di grado comporta un taglio di stipendio.
Quindi la pratica chiamata demansionamento,
consiste nell'assegnare a un lavoratore dei compiti e delle funzioni di grado inferiore o comunque non
attinenti a quelle per le quali è stato inquadrato nell'organico. Esempi: un
impiegato di un certo livello che viene “sbattuto” a far fotocopie dalla
mattina alla sera dopo aver mandato avanti da solo un intero ufficio per molti
anni, o un caporeparto che viene messo a fare le pulizie e via dicendo.
Si tratta di pratiche oggi impedite dalla legge.
Perciò, mentre i fari mediatici
sono giustamente puntati sulla difesa ad oltranza dell’articolo 18, il Governo prova
a scardinare uno degli ultimi baluardi sindacali, il “divieto di demansionare
un dipendente”.
Un emendamento del governo
all’articolo 4 della delega sul lavoro
depositato dall’esecutivo in commissione Lavoro al Senato prevede infatti la
possibilità, finora impensabile, che un’azienda proceda al demansionamento di
un dipendente. L’emendamento prevede altresì che il governo sia delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati anche a “una revisione
della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse
dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con
l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della
professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica
dell’inquadramento”.
Ecco il testo dell’emendamento:
Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 1428 - IL GOVERNO APPROVA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art.
4. – (Delega al Governo in materia di
riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva). – 1. Allo
scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di
coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del
contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività
ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui
uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e
analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di
semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
b) previsione, per le
nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
in relazione all'anzianità di servizio;
c)
revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse
dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del
lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle
condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
d) revisione della
disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative
dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
e) introduzione,
eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo,
applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato,
nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano sociale;
f) previsione della
possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi,
attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e
assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
g) abrogazione di tutte
le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare
duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
h) razionalizzazione e
semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento
ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL
e delle ARPA.».
Per
la verità già oggi lo spostamento di un dipendente a compiti di grado inferiore
è ammessa quando previsto da un accordo di ristrutturazione aziendale
firmato dai sindacati, vedi Legge 223/91 sui Licenziamenti Collettivi, così
come, la Corte di Cassazione ha stabilito con diverse sentenze che il
demansionamento è legittimo qualora avvenga nell'interesse dello stesso
lavoratore, cioè per evitare che venga licenziato.
Perché,
dunque, c'è bisogno di una norma ad hoc nel Jobs Act? Probabilmente l'obiettivo
del Governo è di permettere alle aziende di gestire il proprio organico
con maggiore flessibilità, adattandolo agli alti e bassi della produzione senza
rischiare di subire delle cause di lavoro, legate proprio a episodi di
demansionamento.
La
certezza è che le nuove regole introdotte con la riforma del lavoro, benché
ancora vaghe, possono aprire la strada a una lunga sequela di abusi.
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