mercoledì 12 febbraio 2014

I rischi della trattativa in corso!

Premesso che Unità Sindacale FALCRI SILCEA ritiene irragionevole parlare di licenziamenti in un’azienda come Mediofactoring (Centro Factoring) che ha ottenuto negli ultimi anni risultati economici eccellenti, così come in un’azienda come Mediocredito (Leasint-Centro Leasing-Neos) che ha già subito pesanti ristrutturazioni negli ultimi anni, sostenendo che le soluzioni ad eventuali problemi possano essere ricondotte a livello di Gruppo solo quando c’è da subire (normative, policy, VAP, etc. etc. etc.) ma non quando si dichiarano gli esuberi!?!, occorre fare chiarezza ed una onesta riflessione, sui contenuti dell’accordo per la gestione degli esuberi in Banca BIIS sottoscritto in data 19 dicembre 2012, che taluno sponsorizza come soluzione “ideale” per scongiurare i “malefici” effetti della procedura di Licenziamento Collettivo.

Il nodo dell’accordo ai fini del trattamento riservato ai lavoratori, si trova all’art. 3 dell’accordo che riportiamo in sintesi (invitiamo comunque tutti a leggerlo nella versione completa):

“(OMISSIS), al fine di salvaguardare l’occupazione e favorirne la ricollocazione in servizio presso Intesa Sanpaolo od altra società del Gruppo saranno utilizzati i seguenti strumenti:

trattandosi di operazione rientrante tra quelle indicate all’art. 3, lettera f), comma 3° del Protocollo 19 ottobre 2012 (Mobilità – Per quanto attiene ai trasferimenti disposti ad iniziativa dell’Azienda, (OMISSIS), gli stessi sono disposti con il consenso del lavoratore solo in località che disti dalla residenza e/o domicilio 1) oltre 70 km per le aree professionali; 2) oltre 90 km per i QD1 e QD2):
-          la mobilità sarà gestita senza necessità di consenso, (OMISSIS).
-          Si darà applicazione a quanto stabilito all’art. 2, lettera e) del Protocollo 19 ottobre 2012 in materia di mobilità professionale; (Mobilità Professionale . (OMISSIS) in caso di chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione della attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale, al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale in materia, si potrà procedere all’assegnazione ai medesimi lavoratori di mansioni inferiori in deroga all’art. 2013 c.c.. [Art. 2103 c.c. – comma 1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (OMISSIS) ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. (OMISSIS) comma 2) Ogni patto contrario è nullo.] – [Legge 223/1991, Art. 4, Comma 11 – Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.] Sarà invece possibile procedere al trasferimento al di fuori di tali ambiti allo scopo di garantire le mansioni equivalenti). (OMISSIS);

tenuto conto di quanto stabilito all’art. 2, lettere a), b) e c) del Protocollo 19 ottobre 2012, gli interessati provvederanno all’immediata fruizione degli eventuali residui (OMISSIS) di ferie, ex festività e banca ore (OMISSIS);

il personale potrà essere destinatario di interventi formativi di riconversione/riqualificazione (OMISSIS) di cui all’art. 5 lettera a), punto 1) del DM 158/2000 (Art. 5 – Prestazione - Il Fondo di Solidarietà provvede (OMISSIS) a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, (OMISSIS). Art. 10 – Prestazioni: criteri e misure – Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati (OMISSIS).  (OMISSIS).

(OMISSIS)”

In sintesi e ad interpretazione della normativa ed accordi sopra citati:

-          L’azienda potrebbe procedere a trasferimenti territoriali oltre i limiti di 70 km per le aree professionali e 90 km per i QD1/QD2 senza il consenso del lavoratore!

-          L’azienda potrebbe, in deroga al codice civile, procedere al demansionamento dei lavoratori con corrispettiva riduzione della retribuzione!

-          Ferie e Banca Ore dovrebbero essere totalmente esaurite!

-          L’azienda potrebbe destinare i lavoratori a periodi di formazione per la sua riqualificazione destinando per questo i soldi accantonati nel Fondo di Solidarietà.
Riguardo tale aspetto va sottolineato che azienda ha già paventato la possibilità di utilizzare non solo l’istituto previsto all’art. 10, comma 1 del DM 158/2000, che garantisce al lavoratore la corresponsione della retribuzione lorda, ma anche l’utilizzo di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo che così recita: “Nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, (OMISSIS).

Unità Sindacale FALCRI SILCEA ribadendo il principio per cui gli esuberi, se veramente esistessero, dovrebbero essere sempre trattati a livello di Gruppo, non può non opporsi con decisione alla logica per cui la riorganizzazione ed il rilancio di Mediocredito e Mediofactoring debbano per forza passare dalle tasche dei lavoratori !!! che, sempre secondo l’azienda, pur di non perdere il lavoro dovrebbero accettare supinamente un caro prezzo in termini di stipendio e professionalità.
PER NOI QUESTO NON È ACCETTABILE !!!

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